Sanzioni
1) Dichiarazioni mendaci (Artt. 494, 495, 496 Codice Penale)
Il trasgressore e il responsabile in solido, nel caso rendano dichiarazioni mendaci, sono perseguibili ai sensi degli artt. 494,495 e 496 del codice penale.
2) Momentaneamente sprovvisto di abbonamento (Art. 2, comma 3, della L.R. 26 maggio 2009, n. 12).
Per l’infrazione contestata è ammesso il pagamento di una somma pari al doppio della tariffa regionale ordinaria relativa alla percorrenza di riferimento, se l’abbonamento nominativo viene presentato presso i competenti uffici della Trasfer S.c.a r.l. (vedi punto n.13.1), entro il termine perentorio di tre giorni decorrenti dalla consegna o, se questa non ha avuto luogo, dalla notificazione del presente verbale. La mancata presentazione nel termine sopra indicato comporta la possibilità di ricorrere al pagamento di cui ai successivi punti 3 e 4.
3) Pagamento nella misura minima (Art. 9, comma 2, della L.R. 26 maggio 2009, n. 12).
Per l’infrazione contestata è ammesso il pagamento della sanzione pecuniaria nella misura minima pari a 40 volte la tariffa minima oltre alla tariffa ordinaria evasa ai sensi dell’art. 2 L.R. n. 12/2009, nelle mani dell’agente verbalizzante, all’atto della contestazione, o entro il termine perentorio di tre giorni decorrenti dalla consegna o, se questa non ha avuto luogo, dalla notificazione del presente Verbale di Accertamento, presso gli sportelli della Trasfer S.c.a r.l. (vedi punto n.13.1). Il mancato pagamento nel termine sopraindicato comporta la possibilità di ricorrere al pagamento in misura ridotta di cui al successivo punto 4 (pagamento nella misura ridotta).
4) Pagamento in misura ridotta (Art. 9 L.R. n.33 del 10 agosto 1998)
Per l’infrazione contestata, dal 4° al 60° giorno decorrenti dalla consegna o, se questa non ha avuto luogo, dalla notificazione del presente verbale, è ammesso il pagamento della sanzione pecuniaria nella misura ridotta pari ad 1/3 della tariffa minima moltiplicata per 200 oltre alla tariffa ordinaria evasa ai sensi dell’art. 2 L.R. n. 12/2009 a cui devono aggiungersi € 20,00 per spese di notifica. Il mancato pagamento nel termine sopraindicato comporta l’avvio della procedura di irrogazione della sanzione di € 270,00 oltre alla tariffa evasa e a cui devono aggiungersi € 20,00 per spese di notifica e diritti di segreteria, ai sensi degli artt. 13 L.R. n. 33/98 e 5 L.R. 12/09. Decorso il termine stabilito nell’ordinanza, si procede coattivamente secondo le disposizioni di legge.
5) Modalità di pagamento
Il pagamento potrà essere effettuato mediante:
- bonifico sul c.c intestato a Trasfer S.c.a r.l. presso banca CARIFERMO – Filiale di Campoleggio – IBAN IT43Q0615069451CC0020039556 indicando nella causale la data ed il numero del verbale;
- presso gli uffici della Trasfer S.c.a. r.l. preposti alla riscossione:
– Fermo c/o Terminal Dondero – Via Espedito Tomassini tel. 0734/229400
6) Scritti difensivi e audizione (Art. 10 e Art. 13, comma 1, L.R. 10 agosto 1998, n. 33)
Entro trenta giorni dalla data di consegna o di notificazione del presente verbale, il trasgressore o gli eventuali esercenti le autorità del minore possono far pervenire propri scritti difensivi in carta semplice, spedendoli mediate lettera raccomandate a.r., e-mail, Pec o consegnandoli direttamente presso gli uffici della Trasfer S.c.a. r.l. (vedi punto n.13.2), che in tal caso, ne rilascia ricevuta. Essi possono, altresì, chiedere di essere sentiti dal soggetto competente ad irrogare la sanzione. Gli scritti difensivi dovranno inderogabilmente, a pena inammissibilità, contenere copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del proponente, onde permettere alla Trasfer S.c.a r.l. di accertarne l’identità. E’ consigliabile inoltre fornire un recapito telefonico ed un indirizzo e-mail per eventuali comunicazioni.
7) Irrogazione delle sanzioni (Art. 5, comma 1, L.R. n.12 del 26 maggio 2009)
Trascorso il termine di 60 giorni dalla consegna o dalla notificazione del Verbale di accertamento senza che si sia proceduto al pagamento di quanto dovuto, l’organo cui spetta irrogare la sanzione amministrativa è la società Trasfer S.c.a r.l.
8) Pagamento rateale della sanzione pecuniaria (Art. 14 L.R. n. 33 del 10 agosto 1998)
La sanzione irrogata può essere rateizzata su richiesta dell’interessato, che si trova in condizioni economiche disagiate, con le modalità previste dell’articolo 26 della Legge n. 689 del 1981.
9) Reiterazione (Art. 4 L.R. n. 12 del 26 maggio 2009)
Qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno solare si applica la sanzione amministrativa calcolata nel massimo.
10) Opposizione (Art. 16 L.R. n. 33 del 10 agosto 1998 e Art. 22 Legge n. 689 del 24 novembre 1981)
Contro l’ordinanza-ingiunzione di pagamento gli interessati possono proporre opposizione davanti al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento. Il termine è di sessanta giorni se l’interessato risiede all’estero. L’opposizione si propone mediante ricorso, al quale è allegata l’ordinanza notificata. Il ricorso deve contenere altresì, quando l’opponente non abbia indicato un suo procuratore, la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito. Se manca l’indicazione del procuratore la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito presso la cancelleria del giudice adito. Quando è stato nominato un procuratore, le notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento sono effettuate nei suoi confronti secondo le modalità stabilite dal Codice di Procedura Civile. L’opposizione non sospende l’esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza non impugnabile.
11) Esecuzione forzata (Art. 17 L.R. n. 33 del 10 agosto 1998 e Art. 22 Legge n. 689 del 24 novembre 1981)
Salvo che sia stata proposta opposizione e il giudice abbia sospeso l’esecuzione dell’ordinanza-ingiunzione di pagamento, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, il soggetto che ha emesso l’ordinanza-ingiunzione procede, nei confronti del trasgressore e dell’esercente l’autorità sul minore, alla riscossione delle somme dovute in base alle norme vigenti.
12) Trattamento dati legge (D.Lgs 196/2003)
Contitolari del trattamento dei dati relativamente alla gestione del servizio di biglietteria e al connesso procedimento amministrativo di applicazione di sanzioni in caso di mancato pagamento sono la Trasfer S.c.a r.l. e le singole società consorziate. Trasfer S.c.a r.l., anche per conto dei consorziati, informa che i dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente e saranno trattati per finalità di accertamento dell’infrazione, nonché per procedere alla notificazione del verbale e all’applicazione della relativa sanzione. I dati potranno essere trattati anche per finalità di statistica sulle infrazioni e di controllo sulle sanzioni irrogate. I dati sono trattati sia in forma cartacea, sia con strumenti informatici da parte di personale incaricato per iscritto. I dati raccolti potranno essere comunicati agli incaricati della riscossione ovvero a società di recupero credito o avvocati (per la riscossione coattiva). Inoltre, i dati possono essere comunicati alla Provincia o alla Regione, in modalità aggregata ed anonima. Si informa che l’interessato o chi lo rappresenta nel caso di minore o incapace ha facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 d.Lgs. 196/2003, tra cui si ricorda il diritto di accesso ai propri dati, di conoscere modalità e logica del trattamento, nonché di richiedere l’eventuale rettificazione o integrazioni dei propri dati. Inoltre, si informa che è possibile richiedere la cancellazione o il blocco dei dati nel caso di violazione delle disposizioni del codice privacy e delle leggi regionali richiamate in precedenza.
13) Contatti
13.1) Trasfer S.c.a r.l. – Sportello c/o Terminal Dondero
Via Espedito Tomassini – Fermo
(apertura dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 18:15 il sabato dalle 07:30 alle 13:30)
13.2) Sede legale:
Via Giovanni da Palestrina 63, 63900 Fermo (FM)
Tel. 0734/229400
Sito internet: www.trasfer.eu
e-mail: info@trasfer.eu
Pec: segreteria@pec.trasfer.eu
Call center: 800 630 715
Modalità di pagamento
- MISURA MINIMA:
€ 54,00 + TARIFFE EVASA. Pagamento subito nelle mani dell’agente accertatore o entro 3 giorni presso lo sportello Aziendale o tramite bonifico - MISURA RIDOTTA PAGAMENTO DOPO 3° GIORNO FINO AL 60°:
€ 90,00 + TARIFFA EVASA + EVENTUALI SPESE DI NOTIFICA presso lo sportello Aziendale o Bonifico. - PAGAMENTO DOPO IL 60° GIORNO:
€ 270,00 + LA TARIFFA EVASA + EVENTUALI SPESE DI NOTIFICA presso lo sportello Aziendale o bonifico - MISURA MASSIMA:
€ 270,00 + LA TARIFFA EVASA. Se è stata commessa la stessa violazione per 2 volte in un anno solare. Pagamento presso lo sportello Aziendale o bonifico. - ABBONAMENTO DIMENTICATO:
Doppio del Biglietto. Pagamento presso lo sportello Aziendale entro 3 giorni solo se l’abbonamento risulta valido.
